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Social network, posso condividere?
La creatività è tutelata anche nel mondo del virtuale
di Salvatore Cappai
avvocato esperto in responsabilità civile
Davvero bella la fotografia che quel tizio ha appena pubblicato sulla sua pagina Facebook! Non so neppure chi sia. Ne approfitto. Faccio uno screenshot col cellulare e la condivido… otterrò sicuramente anche io un sacco di likes!.
Dai, ammettiamolo! È capitato a tutti, almeno una volta, di pubblicare immagini altrui, anche semplici disegni, senza citare l’autore e senza chiedere il suo consenso. Ma ci siamo mai chiesti se questa condotta sia consentita dalla legge?
In realtà non lo è!
Si, però se l’autore le ha condivise sul profilo con l’impostazione della privacy “Pubblica”? Una volta resa pubblica su Facebook non posso farne ciò che voglio?
No. Non è comunque consentito e di seguito ti spiegherò perché; per semplicità, mi riferirò alle fotografie, ma il discorso è esattamente identico per video, immagini e qualsiasi altro contenuto coperto dal diritto d’autore.
In primo luogo, devi sapere che la pubblicazione di una fotografia in una pagina o profilo personale di un social network fa presumere, in assenza di prove contrarie, che i diritti fotografici spettino al titolare di quegli spazi. Soltanto lui può sfruttare questi diritti. Chiunque altro per poter utilizzare quei contenuti deve munirsi di un suo consenso in forma scritta.
Inoltre, la pubblicazione, anche se con impostazione della privacy “pubblica” non comporta cessione integrale dei diritti spettanti al proprietario; non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.
Facendo l’esempio di Facebook, quando la fotografia viene caricata diventa un cosiddetto “contenuto IP”. In questo caso il titolare del contenuto concede a Facebook una semplice licenza – non esclusiva e trasferibile – di utilizzo che termina al momento della cancellazione dell’account.
La condivisione con la privacy impostata su “pubblica”, semplicemente, consente a tutti, compresi coloro che non sono iscritti a Facebook di fare uso delle informazioni pubblicate – sempre associandole a colui che le ha diffuse – ma non i contenuti IP.
Consente a chiunque di accedere al contenuto IP ed eventualmente di condividerlo sullo stesso social network o su altri che abbiano ottenuto tale autorizzazione di condivisione (attraverso una sublicenza concessa da Facebook), ma non consente di riprodurre il medesimo contenuto in assenza di consenso scritto del titolare dei diritti in questione.
Riassumendo: una fotografia pubblicata su Facebook può essere certamente condivisa se nel social network utilizzato risulta attiva l’opzione “condividi”. Diversamente, può essere utilizzata – ad esempio, ripubblicandola dopo averla scaricata sul cellulare – solo se si è ottenuto l’espresso consenso del suo proprietario e, se richiesto, dietro il giusto compenso.
Anche se sappiamo bene che la prassi è ben diversa, si deve essere consci delle eventuali conseguenze di questi comportamenti tanto abituali quanto illeciti. Infatti, in caso di utilizzo non autorizzato dei contenuti pubblicati sui social network si potrà essere chiamati a risarcire danni di entità non trascurabili. Allo stesso modo, devi sapere che se sei tu il danneggiato avrai diritto ad ottenere un congruo risarcimento.
Quindi, condividi consapevolmente rispettando sempre la creatività altrui e fai in modo che gli altri rispettino la tua.