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L’avvocato risponde – Quali sono i reati non colposi? Le differenze tra doloso e colposo

dell’Avv. Ignazio BALLAI
Doloso, colposo o preterintenzionale? Molto spesso li sentiamo nominare, ma non tutti conoscono una definizione precisa di questa fattispecie di delitti
Per delitto “non colposo” si intende un delitto compiuto con dolo (delitto doloso) cioè con la consapevolezza e la volontà di commettere un reato.
Vediamo meglio in questo approfondimento quali sono i reati non colposi e come distinguerli da quelli colposi o preterintenzionali.
Cosa sono i reati non colposi o dolosi
Innanzitutto, è importante tenere in considerazione che i tre tipi di delitti vengono delineati con riferimento all’elemento psicologico: il dolo o l’intenzione, elemento essenziale utile per qualificare i vari tipi di reato, si connette ad uno stato psicologico, ed è pertanto di tipo soggettivo.
Più precisamente, nell’ordinamento giuridico italiano il dolo indica la volontà cosciente di una persona caratterizzata dall’arrecare danno altrui.
Pertanto, quali sono i reati dolosi?
Nel Codice Penale si fa riferimento al reato doloso, distinguendolo dai delitti preterintenzionali o colposi, nell’articolo 43 con le testuali parole:
“il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”.
In altre parole, il dolo sussiste nel momento in cui il soggetto è consapevole dell’evento.
Differenza tra reato doloso e reato colposo
Se perciò volessimo fare una distinzione tra le diverse tipologie di delitto, dovremmo tenere nel debito conto che per delitto doloso (o “non colposo”) si intende quello compiuto secondo l’intenzione mentre chi compie un delitto colposo lo fa contro l’intenzione.
Il delitto colposo si differenzia da quello doloso nel caso in cui, pur essendoci la volontà dell’atto, il soggetto non ha voluto che si verificasse un determinato evento, e questo si verifica a causa di imperizia, negligenza ecc. si parlerà di “colpa”.
Difatti l’art. 43 del Titolo III del Libro I del Codice Penale a proposito dei delitti preterintenzionali e colposi recita che il delitto:
“è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente” ed “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.
Si determina uno stato soggettivo di preterintenzione, invece, quando si vuole porre in essere un reato, ma le conseguenze della propria azione sono più gravi di quanto previsto: per esempio, si vuole colpire con un pugno una persona per provocare una percossa e/o lesione e invece si determina la morte di questa.
La punibilità dei reati dolosi
Il dolo è la forma più grave di colpevolezza, nel senso che il reato doloso è quello punito in generale con la pena più grave e consiste nella volontà di cagionare l’evento che costituisce il reato.
Tuttavia, secondo l’art. 44 del Codice Penale non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore come, allo stesso modo, non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto da altri, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In questo caso, infatti, dovrebbe rispondere non la persona costretta, ma l’autore della violenza.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, infatti, se non l’ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.