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Coronavirus, nuova ordinanza sindacale del sindaco Campus
Dalle mascherine nei cinema e teatri alla distanza tra persone non conviventi sedute allo stesso tavolo
Il sindaco Gian Vittorio Campus ha firmato stamattina una nuova ordinanza per il contrasto al diffondersi del coronavirus. Un provvedimento che riprende il decreto del presidente del consiglio dei Ministri entrato in vigore da oggi e specifica o aggiunge alcuni passaggi. Resta confermato l’uso delle mascherine all’interno e all’aperto (salvo che ci si trovi in luoghi in cui è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi) e per la prima volta è esplicitato l’obbligo anche quando si è seduti e si assiste a uno spettacolo al cinema o al teatro.
In particolare, la mascherina protettiva delle vie respiratorie va usata sempre quando si cammina lungo strade o piazze dell’ambito urbano poiché non vi è alcuna certezza di non incontrare lungo il cammino persone non conviventi. I dispositivi dovranno essere indossati anche all’interno di parchi, aree di svago, giardini pubblici. Rimangono escluse le stesse categorie previste nei precedenti documenti.
Resta il divieto di assembramento e deve essere sempre assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, e di almeno due se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all’aperto non vige l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma devono essere osservate le altre prescrizioni. L’attività sportiva, anche amatoriale, non può essere svolta senza la mascherina in luoghi frequentati da altri utenti.
L’ordinanza riprende poi quanto previsto dal Dpcm che vieta sport amatoriali con contatto fisico, mentre autorizza l’attività delle società professionistiche e dilettantistiche.
I servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e, inoltre, circoli ricreativi in cui si somministrano alimenti e bevande, sono consentiti sino alle 24 con consumazione al tavolo, e fino alle 21 al banco o in piedi.
Il provvedimento sindacale specifica che alle 24 il locale dovrà chiudere. Sono sempre vietati gli assembramenti all’esterno (sulla strada) e all’interno dei locali: il gestore risponde solidalmente con i trasgressori.
Si ricorda, inoltre, che quest’ultimo deve assicurare che i clienti seduti ai tavoli mantengano tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro, sia tra i clienti, se non conviventi, seduti allo stesso tavolo, sia nei confronti dei clienti seduti nei tavoli circostanti e che tutti indossino le mascherine a eccezione del momento in cui consumano alimenti o bevande.
Mascherine obbligatorie, dunque, per il personale e per i clienti tra una portata e l’altra e quando non si beve e non si mangia. I menù devono essere consultabili online o plastificati per poter essere sanificati. I piccoli trattenimenti musicali a carattere di complementarietà e temporaneità, occasionali, marginali e accessori, nei pubblici esercizi, nelle attività in cui si somministrano o si commercializzano alimenti e bevande e all’interno dei circoli privati dovranno cessare perentoriamente alle 22. Resta l’obbligo di segnare un nominativo con numero di telefono per ogni tavolo di una persona che all’occorrenza possa fornire tutte le informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento.
Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie, per chi viola questi obblighi, l’ordinanza prevede: per la prima violazione a una o più delle prescrizioni si dispone la chiusura dell’attività per 5 giorni; per la seconda, la chiusura dell’attività per dieci giorni; per la terza violazione si dispone la chiusura dell’attività per quindici giorni e dalla quarta violazione si applica la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per trenta giorni.
Nei pubblici esercizi, nelle attività che erogano servizi alla persona, nelle palestre, negli uffici pubblici e privati e nelle attività commerciali è vietato mettere a disposizione della clientela riviste.
Rimane ferma la sospensione delle attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento.
Sono vietate le feste, anche quelle private, a eccezione di quelle legate alle cerimonie civili e di qualsiasi fede religiosa che sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone.
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e dove è assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Gli spettatori dovranno indossare costantemente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fin da quando fanno ingresso nel luogo in cui si svolge lo spettacolo e per tutta la durata dello stesso sino alla uscita all’esterno.